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  Ufficio d’Ambito di Lecco – Azienda Speciale

Ufficio d’Ambito di Lecco

ATO LECCO » Azienda » Costituzione

Organizzazione

Per comprendere le funzioni dell’ATO bisogna partire dalla Legge Galli (Legge n. 36/1994) che ha avviato una profonda riforma del settore idrico introducendo nell’ordinamento italiano i concetti di Servizio Idrico Integrato (acronimo SII) e di Ambito Territoriale Ottimale (acronimo ATO).

Il termine SII definisce l’insieme dei servizi idrici ad uso civile, dalla captazione alla distribuzione dell’acqua potabile, al convogliamento delle acque reflue nelle reti fognarie fino alla loro restituzione all’ambiente dopo gli adeguati trattamenti di depurazione. Obiettivo della legge è considerare unitariamente le diverse fasi della filiera dell’acqua.

Il termine ATO individua il contesto all’interno del quale procedere all’organizzazione del servizio idrico integrato, identificando la dimensione gestionale “ottimale” caratterizzata da una sufficiente massa critica e da possibili economie di scala. L’ATO rappresenta, quindi, la nuova circoscrizione amministrativa di governo del servizio da parte degli Enti locali, chiamati ad esercitare non più singolarmente, ma in modo associato, le funzioni di programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo del Servizio Idrico Integrato.

In definitiva la riorganizzazione del servizio si poneva come obiettivi il superamento della frammentazione gestionale e la transizione ad una gestione industriale dello stesso con l’individuazione di soggetti in grado non solo di erogare le prestazioni ma anche di far fronte alla ingente necessità di investimenti infrastrutturali del settore.

In Lombardia, la Legge Galli inizialmente è stata resa operativa con la Legge Regionale n. 21/98 che ha organizzato il SII in base ad ATO che corrispondono ai confini amministrativi delle province lombarde. Le funzioni inerenti il SII erano svolte dall’Autorità d’ambito (acronimo A.ATO), organizzata nella forma della convenzione obbligatoria tra Provincia (ente capofila) e Comuni, che si riunivano in apposita Conferenza ed erano supportati nello svolgimento delle proprie funzioni da un ufficio costituito presso la Provincia denominato Segreteria Tecnica dell’ATO.

A seguito della soppressione delle Autorità d’ambito disposta a livello nazionale nel 2010, la Regione Lombardia, con Legge Regionale n. 21 del 27/12/2010, ha attribuito le funzioni delle Autorità d’Ambito alle Province che, ai fini dell’esercizio delle stesse, dovevano costituire un’Azienda Speciale, denominata “Ufficio d’Ambito”.

Con PDF deliberazione di Consiglio provinciale di Lecco n. 103 del 20 dicembre 2011 (1.05 MB)  è stata costituita l’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Lecco” e ne è stato approvato lo PDF Statuto (156 KB). Con PDF deliberazione PDF d PDF el PDF Consiglio provinciale di Lecco n. 33 del 16 settembre 2020 (58 KB)  lo PDF Statuto è stato aggiornato (107 KB).

L’Azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale, finanziaria ed economica. E’ inoltre dotata di autonomia organizzativa e contabile.

Essa esercita le seguenti funzioni e attività:

a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato;

b) l’approvazione e l’aggiornamento del piano d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;

d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l’ente responsabile dell’ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;

e) la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del d.lgs.152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati;

f) la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente;

g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;

h) l’individuazione degli agglomerati di cui all’articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;

i) il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell’articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell’impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;

j) la dichiarazione di pubblica utilità e l’emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall’autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.

Per le decisioni relative alle lettere a), b), d), e) ed h), l’Ente responsabile dell’ATO acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni , cui partecipano tutti i comuni dell’ATO.