Secondo l’articolo 128 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia l’autorità competente, sia il gestore del servizio idrico integrato sono tenuti al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, l’una sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli e l’altro secondo le modalità previste nella convenzione di gestione. I primi, i controlli cosiddetti ambientali (n.d.r.) - attribuiti dalla legge alle autorità competenti preposte - hanno caratteristiche di accertamento finalizzato all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nel caso di comportamenti illeciti in materia di scarichi nella rete fognaria, mentre i secondi, i controlli del gestore, sono di natura tecnica e non amministrativa, ed hanno come obiettivi essenziali di verificare gli scarichi a fini tariffari e di evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
L'Ufficio d'ambito, in qualità di soggetto competente in materia ambientale con specifico riferimento agli scarichi in pubblica fognatura, ha approvato il pdf Programma dei controlli 2024 (553 KB) con la pdf deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 4/24. (107 KB)