L’art. 74 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) dà la seguente definizione di Agglomerato:
“area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale”
L’esistenza di un agglomerato è indipendente dalla presenza di un sistema di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque reflue urbane. Il concetto di agglomerato quindi comprende anche quelle aree che sono sufficientemente concentrate, ma in cui un sistema di raccolta non è ancora in essere.
L’Ente di governo dell'ambito è competente ad individuare ed aggiornare gli agglomerati, le relative zone servite e quelle sprovviste di rete fognaria (cfr. art. 48 l.r. 26/2003 ed art. 3 R.R. 6/19) ed è, quindi, subentrato ai Comuni, in precedenza competenti all’approvazione delle zone dichiarate servite da pubblica fognatura.
Con l’aggiornamento del piano d’ambito, approvato dal Consiglio provinciale di Lecco, con deliberazione n. 56 del 7 novembre 2022 (precedentemente approvato dal CdA dell’Azienda Speciale con delibera n. 31/22), l’Ufficio d’ambito ha proceduto alla contestuale revisione degli agglomerati (schede allegate al Cap. 3 del piano), con l’individuazione delle zone ancora da servire da fognatura e depurazione.
Le cartografie e le schede degli agglomerati sono pubblicate nella sezione:
- Servizio idrico integrato -->
- Il piano d'ambito e il programma degli interventi
EMISSIONE ORDINANZE DI ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE IN ZONE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA.
L’A.ATO è competente ad emanare atti ordinativi (ordinanze, diffide) nei confronti degli utenti, affinché questi rispettino l’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura nelle zone dichiarate servite, obbligo disposto dall’articolo 5 comma 1 del R.R. 6/19. La competenza dell’A.ATO di Lecco all’adozione delle ordinanze e delle diffide in parola risulta specificata anche dall’articolo 40 c. 4 del vigente Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane.
Il controllo del rispetto dell’obbligo di allacciamento verrà demandato al Gestore, fatta salva la possibilità per tutti gli enti di controllo (es. ARPA) di contestare il mancato rispetto dell’obbligo imposto in delibera.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo di allacciamento, o in caso di opere difformi a quelle prescritte, l’A.ATO adotterà apposita diffida.
È fatta salvo, comunque, il potere di ordinanza dei Sindaci nei casi contemplati dalla legge.
DICHIARAZIONE DI ZONA SERVITA/NON SERVITA DA PUBBLICA FOGNATURA:
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, è necessaria una dichiarazione (da allegare all'istanza che viene presentata alla Provincia), attestante che l’insediamento:
- non è incluso in una zona servita da pubblica fognatura,
- non è incluso nelle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile.
Tale dichiarazione può essere richiesta all'Ufficio d'Ambito di Lecco con una semplice comunicazione (trasmessa via pec) alla quale deve essere allegata una cartografia che consenta di identificare la localizzazione dell'immobile/terreno interessato.