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  Ufficio d’Ambito di Lecco – Azienda Speciale

Ufficio d’Ambito di Lecco

Definizione e modalità di determinazione

LA TARIFFA COME CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Attraverso le tariffe fatturate in bolletta vengono coperti i costi efficienti del servizio. Infatti, sebbene la materia prima, ovvero la risorsa idrica, sia pubblica, per renderla disponibile è necessaria una complessa rete di infrastrutture composta da grandi acquedotti di adduzione, da serbatoi e da reti di distribuzione la cui costruzione e relativa gestione è onerosa.

Non solo, le acque reflue scaricate devono essere raccolte e depurate prima di essere restituite all’ambiente, pertanto vengono convogliate attraverso le fognature ai depuratori, impianti complessi e indispensabili per proteggere l’ambiente dall’inquinamento.

Nella bolletta per il servizio idrico integrato vengono indicati i corrispettivi per i diversi servizi che lo compongono e di cui l’utente fruisce, oltre all’IVA: acquedotto, fognatura, depurazione.

I costi del servizio possono essere classificati in due macro categorie: i costi operativi e i costi di investimento.

I costi operativi sono quelli per la gestione operativa degli impianti, quali – a titolo esemplificativo – i costi di energia per far funzionare le pompe di sollevamento o i costi del personale.

I costi di investimento sono invece quelli relativi alla manutenzione delle reti e degli impianti, necessarie per mantenere la loro funzionalità nel tempo, e quelli per la realizzazione dei nuovi impianti laddove necessari.

L’ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

La struttura dell’articolazione dei corrispettivi all’utenza viene definita dall’Ente di governo dell’ambito (EGA), cioè dall’Ufficio d’Ambito di Lecco, sulla base delle regole stabilite a livello nazionale dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ed è solitamente composta da:

  • quota fissa: è la parte del prezzo, espressa in Euro/anno, che si paga per avere la fornitura attiva, anche in assenza di consumo; serve a coprire gli oneri sopportati per mettere il sevizio idrico a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno.
  • quota variabile, in relazione al consumo di acqua, espressa in Euro/mc

Nella bolletta trovano posto anche alcuni oneri stabiliti dall’Autorità nazionale ARERA (c.d. componenti perequative).

La tariffa variabile di acquedotto è articolata in differenti fasce, che crescono con l’aumentare dei consumi e cambiano a seconda del tipo di utenza.

Dal 1° gennaio 2018, è in vigore il sistema di tariffazione pro-capite, che permette di accedere a una “dotazione” di acqua per ogni fascia, a prezzo agevolato, base o di eccedenza, in base al numero di componenti del nucleo famigliare, andando incontro alle esigenze delle famiglie più numerose.

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE

Similmente alla loro articolazione, anche l’entità delle tariffe è definita dall’Ente di governo dell’ambito (EGA), cioè dall’Ufficio d’Ambito di Lecco, sulla base delle regole stabilite a livello nazionale dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Le tariffe sono applicate in bolletta agli Utenti dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, cioè dalla società Lario Reti Holding.

ARERA ha, tra gli altri, il compito di definire le componenti di costo e di predisporre e rivedere periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e di approvare le tariffe proposte dall’EGA.

In particolare ARERA richiede che venga esplicitata la relazione tra obiettivi della gestione individuati dai soggetti competenti e gli interventi infrastrutturali necessari, prevedendo contestualmente la possibilità per gli EGA di selezionare il tipo di regole per il computo tariffario in funzione dei richiamati obiettivi dai medesimi prefissati. Nello specifico, ARERA prevede che – ai fini dell’approvazione delle proposte tariffarie – vengano, tra l’altro, trasmessi i seguenti atti:

  • il programma degli interventi (PdI), indicando:
    1. i livelli di servizio attuali
    2. le criticità rilevate sul territorio
    3. gli obiettivi di servizio
    4. le linee di intervento pianificate per il raggiungimento dei citati obiettivi
    5. la coerenza di tali linee di intervento con gli strumenti di pianificazione sovraordinati
    6. la quantificazione delle relative previsioni di spesa
    7. il cronoprogramma degli interventi
  • il piano economico finanziario (PEF), coerentemente redatto con il PdI, riportando con cadenza annuale, per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, esplicitando il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario (teta) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo regolatorio.

LA NORMATIVA IN MATERIA DI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Di seguito si riportano i riferimenti normativi in materia di tariffa del servizio idrico integrato.

L’art. 154 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico ambientale) disciplina la TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

[il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “In esito al referendum di cui in premessa, il comma 1 dell’articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alla seguente parte: «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito», è abrogato]

2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell’Autorita’ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessita’ di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua.

3. – omissis –

4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas.

5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.

7. L’eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio idrico integrato.

Con D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 e successivamente con il DPCM del 20 luglio 2012 recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici”, sono state attribuite all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas – ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) – le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici.

L’art. 3 co. 1 del DPCM 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del S.I.I., proposte da soggetto competente sulla base del Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., impartendo a pena d’inefficacia prescrizioni”.

L’art. 154 co. 4 del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che il soggetto competente – Ente di Governo dell’Ambito, ossia la Provincia tramite l’Ufficio d’Ambito – predispone la tariffa di base e la trasmette per l’approvazione all’ARERA.