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Messaggio di avviso

COS’È L’ACCESSO CIVICO?

 

E’ il diritto di chiunque:

 

  • di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare per legge e che non risultano pubblicati (diritto di accesso “semplice”)
  • di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (diritto di accesso “generalizzatoFOIA)

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna legittimazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

 

A CHI SI RIVOLGE?

 

A tutti i cittadini

 

A CHI VIENE PRESENTATA L’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI?

 

Se la richiesta riguarda informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria:

  • al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.): modulo

Se la richiesta riguarda dati o documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria:

  • al Direttore dell’Ufficio d’ambito di Lecco che detiene i documenti: modulo

COME VIENE PRESENTATA L’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI?

 

L’istanza può essere presentata in una delle seguenti modalità:

  • PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • e-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • posta ordinaria indirizzata a: Ufficio d’ambito di Lecco, Corso Matteotti 9 - 23900 Lecco
  • consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Azienda, in Corso Matteotti 9 a Lecco, negli orari di apertura al pubblico degli uffici indicati sul sito internet istituzionale www.atolecco.it

L’Azienda rilascia una ricevuta di presa in carico contenente gli estremi identificativi della richiesta.

 

RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE IN CASO DI RICHIESTA DI ACCESSO “SEMPLICE”

 

Se l’istanza riguarda dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., il R.P.C.T. esamina la richiesta e provvede a fornire una risposta all’utente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

 

La risposta può essere di due tipi:

 

- Comunicazione di avvenuta pubblicazione (qualora il dato, il documento o l’informazione non fossero effettivamente pubblicati o fossero incompleti, ne viene disposta la pubblicazione tempestiva e ne viene data comunicazione al richiedente indicando il collegamento ipertestuale).

 

- Comunicazione di pubblicazione già esistente (se il dato, o l’informazione risulta già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, il referente ne dà comunicazione al richiedente indicando il collegamento ipertestuale).

 

RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE IN CASO DI RICHIESTA DI ACCESSO “GENERALIZZATO”

 

Presenza di controinteressati

 

Se l’istanza di accesso agli atti riguarda dati, documenti o informazioni per i quali si individuino uno o più controinteressati, a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti degli stessi si procede come segue:

  • comunicazione al /ai controinteressato/i
  • il/i controinteressato/i può/possono presentare motivata opposizione entro 10 gg
  • il decorso del termine di 30 gg per la gestione della richiesta di accesso rimane sospeso fino al ricevimento della motivata opposizione
  • decorso tale termine la PA provvede sulla richiesta valutando i motivi di opposizione
  • il procedimento si chiude con provvedimento espresso e motivato
  • dell’esito viene data comunicazione al richiedente e al/ai controinteressato/i

 

Esclusioni o limiti all’accesso civico

 

L’accesso civico è negato, anche solo in via temporanea, nei seguenti casi previsti dall’art. 5 bis del D.lgs. 33/2013:

 

1.per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti a:

  • sicurezza pubblica e ordine pubblico
  • sicurezza nazionale
  • difesa e questioni militari
  • relazioni internazionali
  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
  • conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
  • regolare svolgimento di attività ispettive

2. per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi privati:

  • protezione dei dati personali
  • libertà e segretezza della corrispondenza
  • interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali

3. nei casi di segreto di Stato e nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge

 

Se i limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto viene garantito l’accesso agli atri dati o alle altre parti.

 

Conclusione del procedimento

 

Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l’accoglimento o il rifiuto, fatto salvo comunque il potere di differimento e le limitazioni di cui sopra.

  1. 1. Accoglimento

Il Direttore dell’Ufficio d’ambito di Lecco trasmette tempestivamente al richiedente i dati/documenti richiesti

  1. 2. Accoglimento nonostante l’opposizione del controinteressato

Salvo i casi di comprovata indifferibilità il Direttore dell’Ufficio d’ambito di Lecco ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di 15 gg. dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati.

  1. 3. Rifiuto, differimento e limitazione all’accesso

Il Direttore dell’Ufficio d’ambito di Lecco motiva il provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.lgs. 33/2013, dandone comunicazione all’interessato nel termine di 30 gg. dalla richiesta.

 

COSTI

Il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di produzione.

 

RIMEDI AVVERSO IL RIFIUTO TOTALE O PARZIALE O DI MANCATA RISPOSTA ENTRO 30 GG.

Il richiedente, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 8:

  • può presentare richiesta di riesame al RPCT avverso il provvedimento il Direttore dell’Ufficio d’ambito di Lecco: modulo (solo nel caso in cui il Direttore non rivesta anche l’incarico di R.P.C.T.)
  • può proporre riscorso al TAR avverso la decisione dell’Amministrazione oppure in caso di riesame, avverso la decisione del R.P.C.T.
  • può proporre ricorso al Difensore Civico Provinciale